PROCEDIMENTO DI REVOCA

Si segnala che il Tribunale di Padova con ordinanza 15 dicembre 2014 e il Tribunale di Vasto con ordinanza 4 maggio 2017  hanno ritenuto improcedibile la domanda di revoca dell’amministratore proposta al tribunale senza il preventivo esperimento della mediazione finalizzata alla conciliazione, e hanno invitato la parte ricorrente ad attivare il procedimento. Per questi due giudici l’art. 71 quater disp.att.c.c. va considerata norma speciale e, in quanto tale, prevalente sulla norma generale di cui al D.Lgs.28/2010.  Le norme di riferimento sono le seguenti.

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto, assistito dall’avvocato preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione: tale esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità del giudizio, a causa del mancato esperimento della mediazione, deve essere eccepita da convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.  Tale esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione non è dovuto per specifici casi tra i quali i procedimenti in camera di consiglio.

Così dispone l’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28, come modificato dal D.L.21 giugno 2013 convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013 n.98, che disciplina la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L’art. 71 quate  disposizioni di attuazione codice civile, introdotto dalla Legge 220/2012 “Riforma del Condominio” in vigore dal 18 giugno 2013, precisa che le controversie in materia di condominio di cui all’art. 5 D. Lgs. 28/2010 sopra indicato sono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata  applicazione delle norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano il condomino negli edifici (articoli da 1117 a 1139 c.c. e da 61 a 72 disp.att.c.c.).

L’art. 64 disposizioni di attuazione codice civile prevede che sulla revoca dell’Amministratore, nei casi previsti dal codice civile, il Tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

                                   

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